Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 3409 del 27 gennaio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta del P.M. di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere al Gip è atto che necessariamente deve essere trasmesso al giudice del riesame, essendo tale richiesta il presupposto della misura cautelare ex art. 291 c.p.p., in relazione alla quale la difesa è posta in grado di conoscere gli elementi su cui si fonda, nonché tutti gli elementi eventualmente a favore dell'imputato. Non adempie a tale obbligo il P.M. che trasmette la richiesta al tribunale della libertà solo a mezzo di supporto informatico, e cioè registrata su «dischetto» inserito nel fascicolo. Ciò in quanto tale modalità di trasmissione non è equiparabile all'atto trascritto, per le difficoltà oggettive di procedere alla trascrizione e per i tempi tecnici che essa comporta, a fronte dei termini strettissimi entro cui il giudizio davanti al tribunale del riesame deve svolgersi — sempre che il supporto tecnico sia valido e di facile lettura da parte degli strumenti informatici.

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