Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2974 del 11 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La capacità del giudice deve sussistere all'atto della deliberazione del provvedimento giurisdizionale, nulla rilevando che essa venga meno successivamente, sì da risultare mancante all'atto in cui il provvedimento stesso, ancorché tardivamente, viene depositato in cancelleria. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che fosse affetto da nullità ex art. 178, comma 1, lett. a, e 179 c.p.p. un provvedimento che figurava sottoscritto da un magistrato il quale, ancora in servizio al momento in cui aveva concorso alla deliberazione, era stato già collocato a riposo allorché era stato effettuato il deposito).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.