Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1880 del 25 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice dell'esecuzione non può applicare d'ufficio la confisca di cui all'art. 19 L. 28 febbraio 1985 n. 47, e ciò in quanto tale misura — che ha natura di sanzione amministrativa obbligatoria, automatica ed accessoria all'accertamento, anche pattizio, di una lottizzazione abusiva — non è assimilabile all'omonima misura di sicurezza patrimoniale cui si riferisce l'art. 676 c.p.p., il quale indica in modo tassativo le competenze del giudice dell'esecuzione per le quali è consentito il procedimento de plano, nella cui stessa natura è implicita la procedibilità d'ufficio; ne consegue che ai fini dell'applicazione in executivis della predetta sanzione è necessaria l'istanza di parte, da trattare con la procedura di cui all'art. 666 c.p.p.

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