Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1455 del 24 maggio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Non è inefficace l'ordinanza che dispone la misura coercitiva, per mancata trasmissione — al tribunale della libertà — degli atti, sui quali essa si fonda e di quelli sopravvenuti a favore dell'indagato, entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dal presidente all'autorità procedente, qualora quest'ultima nel suddetto termine comunichi che gli atti stessi sono già presso il medesimo giudice del riesame, anche se in un diverso procedimento, indicandone gli estremi e, così, consentendo alle parti la piena disponibilità. A tale fine non è indispensabile che gli atti stessi siano inseriti nel fascicolo, essendo sufficiente che sia possibile il loro reperimento in locali individuati.

(massima n. 2)

È da escludere l'inosservanza del disposto di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p. qualora, entro il termine ivi indicato, l'autorità procedente comunichi al tribunale del riesame la già avvenuta trasmissione degli atti al medesimo tribunale, sia pure nell'ambito di un diverso procedimento del quale vengano comunque indicati gli estremi, sì da consentire alla difesa di prenderne visione, pur quando gli stessi, attesa la loro mole, non siano inseriti nel fascicolo di detto procedimento, ma siano reperibili in locali individuati.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.