Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13758 del 1 dicembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Sono estranee alla nozione di dichiarazioni indizianti e al relativo regime di non utilizzabilità le dichiarazioni mediante le quali la persona sentita come testimone realizzi in quel momento il fatto tipico di una determinata figura di reato, e ciò perché il principio nemo tenetur se detegere, cui la predetta disposizione si ispira, salvaguarda la persona che ha commesso un reato, nel senso che non può essere obbligata a rivelare fatti da cui emerga la sua responsabilità per il reato pregresso, e non quella che il reato debba ancora commettere. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).

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