Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13071 del 15 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinnovazione del dibattimento in appello č provvedimento eccezionale rispetto alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale nel processo di primo grado, e pertanto limitato alle prove che il giudice di secondo grado ritiene assolutamente indispensabili per pervenire alla decisione. Conseguentemente nel provvedimento di appello che disponga l'acquisizione solo di alcune delle prove richieste dalla difesa resta implicitamente esclusa l'indispensabilitā delle altre, senza che occorra una specifica motivazione di rigetto.

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