Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1217 del 27 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli «elementi favorevoli», menzionati dall'art. 309, comma quinto, c.p.p., non possono consistere in mere asserzioni difensive, documentate nel verbale di interrogatorio, dovendo, invece, concretarsi in specifici elementi fattuali, di natura oggettiva e sopravvenuti alla richiesta del P.M., che servano, in concreto, a discolpare l'indagato. Pertanto, l'interrogatorio di garanzia non puņ rappresentare, di per sč, elemento favorevole all'indagato, onde l'omessa trasmissione all'organo del riesame del verbale relativo nel termine di cinque giorni non puņ automaticamente dar luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare, non potendo ritenersi atto che, per sua natura, rechi necessariamente elementi a supporto della difesa, specialmente nel caso in cui non vengano indicati specificamente dall'interessato gli eventuali «elementi favorevoli» desumibili da detto verbale.

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