Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11113 del 29 settembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui l'attività compiuta dai corpi specializzati di polizia, quali i N.A.S., rientri in quella ispettiva e di vigilanza, le disposizioni del c.p.p. devono esser osservate solo quando già siano emersi indizi che facciano ritenere la configurabilità di un reato. In questo caso le fonti di prova vanno assicurate nel rispetto delle garanzie difensive. Diversamente l'inottemperanza delle statuizioni amministrative non determina alcuna nullità, ipotizzabile soltanto per l'inosservanza delle previsioni processuali. In tal caso si profilano esclusivamente problemi di sostanziale attendibilità della prova. È anche configurabile la sua inutilizzabilità, quando sia stata raccolta in violazione di divieti.

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