Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8418 del 17 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'art. 597, comma 5, c.p.p. consente al giudice d'appello di applicare d'ufficio le attenuanti generiche, l'omessa deduzione con i motivi di impugnazione di specifiche doglianze circa la mancata concessione in primo grado delle attenuanti predette non lo esime dall'obbligo di motivarne il diniego, ove l'interessato abbia specificamente indicato gli elementi posti a fondamento della richiesta.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.