Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8043 del 7 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché l'imputato, al quale in primo grado sono state inflitte distinte condanne a pena sospesa, chieda l'applicazione della continuazione, il giudice di appello acquista il potere di rivalutare la personalità del medesimo sulla base del contestuale e globale esame dei distinti reati e può pertanto, pur riconoscendo la continuazione, revocare il beneficio già concesso, senza violare il divieto di reformatio in peius; ciò vale a maggior ragione quando la richiesta della continuazione riguarda reati per i quali il giudice di primo grado ha negato la sospensione condizionale della pena ed altri reati oggetto di condanna irrevocabile a pena sospesa.

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