Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3241 del 13 marzo 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 270 bis c.p. è irrilevante la durata della operatività dell'associazione e la limitazione della sua attività ad un determinato ambito territoriale, trattandosi di reato di pericolo che postula soltanto l'esistenza di una associazione che, attraverso il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordinamento, persegua un programma di sovversione dell'ordine democratico.

(massima n. 2)

La circostanza che un imputato di reato associativo (nella specie, associazione a fine di terrorismo o di eversione) non sia stato condannato per alcuno dei reati «fine» dell'associazione, è del tutto irrilevante ai fini della prova della partecipazione all'associazione, prova che, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati «fine», si può dare con altri mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti.

(massima n. 3)

L'aggravante del fine di terrorismo, prevista dall'art. 1 legge 6 febbraio 1980, n. 15, è compatibile con il delitto previsto dall'art. 270 bis c.p. posto che la formulazione di questo fa riferimento ad «atti di violenza con fini di eversione», e non menziona affatto il fine di terrorismo, che non è perciò elemento costitutivo del reato ma circostanza aggravante.

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