Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10786 del 16 ottobre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del delitto di corruzione propria ex art. 319 c.p., per valutare se la condotta del pubblico ufficiale sia o no contraria ai suoi doveri, occorre avere riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato; conseguentemente, anche se ogni atto di per sé considerato corrisponda ai requisiti di legge, l'asservimento della funzione, per denaro o altra utilitą, agli interessi del privato concreta il reato in questione, realizzandosi in tal modo la violazione del dovere di imparzialitą, bene assistito da tutela costituzionale.

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