Cassazione penale Sez. I sentenza n. 747 del 3 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reato continuato, ai fini dell'individuazione della violazione pił grave, da prendere come base per il calcolo della pena da applicare su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., occorre riferirsi alla pena astrattamente prevista dalla legge per ciascun reato, di guisa che la violazione punita pił severamente va identificata — nel concorso fra delitto (nella specie, di minaccia grave) e contravvenzione (nella specie, di porto illegale di strumento atto ad offendere) — nella violazione costituente delitto, senza che rilevi affatto la specie delle pene.

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