Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6603 del 9 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ingiuria in ambito lavorativo, il potere gerarchico, disciplinare e di sovraordinazione padronale consente di richiamare, ma non di ingiuriare il dipendente lavoratore, legittimando anche richiami duri e perentori, non sanzionabili soltanto se mantenuti nei limiti della correttezza e del rispetto della dignitą umana. Esula, quindi, da ogni potestą disciplinare, astrattamente configurabile anche nei rapporti di lavoro come ius corrigendi, l'uso di espressioni che, per la forma univocamente e manifestamente offensiva o per la valenza mortificatrice del contenuto, travalichino ogni finalitą correttiva e disciplinare.

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