Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6248 del 13 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del reato continuato, occorre la prova certa che le singole violazioni furono tutte deliberate e volute, almeno a grandi linee, ma pur sempre con una precisa definizione di contorni e circostanze operative, fin dal momento in cui l'agente decise di dare inizio alla sua attivitą illecita, programmandone la durata, la portata e l'esecuzione, delineandosi, quando tale condizione ricorra, una figura criminosa nuova — connotata dalla unicitą dell'elemento soggettivo e dalla pluralitą di quello oggettivo — che, in quanto rivelatrice di una minore pericolositą sociale, unico essendo stato l'impulso psichico criminoso del soggetto, giustifica un trattamento sanzionatorio pił mite di quello conseguente al rigido cumulo materiale delle pene. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, servendosi dei pochi dati ricavabili dalle sentenze indicate dall'interessato, aveva escluso, con apprezzamento definito dalla stessa Suprema Corte insindacabile, l'esistenza di un progetto delinquenziale dotato del grado di concretezza e precisione richiesto dall'art. 81 c.p.).

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