Cassazione penale Sez. I sentenza n. 597 del 4 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'aspetto soggettivo del reato continuato è costituito dall'elemento intellettivo e cioè dalla previsione di una sequenza ordinata di azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e dall'elemento volitivo consistente nel coagulo a livello delle facoltà volitive del progetto criminoso, con una specifica volizione volta per volta. Consistendo, pertanto, la continuazione in un atteggiamento psicologico, al quale sul piano probatorio debbono corrispondere condotte oggettive compatibili con il disegno programmato, la sua esistenza non può essere negata od ammessa in base a considerazioni astratte o generiche, ma deve essere accertata o esclusa caso per caso in relazione alle modalità concrete oggettive e soggettive di commissione, desumibili dalle sentenze, dei reati dei quali si chiede la unificazione. (Nella fattispecie, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva escluso la continuazione tra i reati commessi da un carabiniere sostenendo che l'ideazione del programma criminoso era incompatibile con la qualifica).

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