Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5386 del 7 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assenza del difensore di fiducia in dibattimento per altro impegno professionale in una diversa sede giudiziaria, specie se tempestivamente comunicato, impone al giudice del processo di cui si chiede il rinvio di effettuare sempre e comunque un bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico alla immediata trattazione del procedimento. L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio rende configurabile in tal caso un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile del procedimento per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., a nulla rilevando la presenza e l'assistenza di un difensore di ufficio. (Nella fattispecie il giudice del gravame aveva celebrato l'udienza — nominando un difensore di ufficio all'imputato e dichiarando la contumacia di quest'ultimo — senza prendere in considerazione l'istanza di rinvio del dibattimento presentata dal difensore di fiducia il quale aveva documentalmente dimostrato un concomitante impegno professionale per quella stessa data in altro giudizio presso il tribunale di una diversa città. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ritenendo appunto configurabile un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile del procedimento per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., in accoglimento del proposto ricorso ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza).

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