Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4545 del 17 dicembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di riesame delle misure cautelari, per “autoritā giudiziaria procedente”, deve intendersi quella che, attualmente procede, e, cioč, quella che al momento della richiesta, non solo č in possesso degli atti processuali di cui all'art. 291 primo comma c.p.p., ma anche di quegli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini e che, parimenti, debbono essere trasmessi al Tribunale del riesame. Pertanto, il termine di cui all'art. 309 quinto comma c.p.p. decorre dalla data in cui la richiesta perviene all'autoritā giudiziaria, come sopra intesa.

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