Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4228 del 16 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'indagato abbia lamentato, dinanzi al tribunale del riesame, l'inadeguatezza, ai fini di una compiuta valutazione giudiziale, della trasmissione in forma riassuntiva, e non nella loro integrità, di verbale di interrogatorio formato dal P.M., è illegittima la decisione del tribunale medesimo che, anziché disporre l'acquisizione dell'atto nella sua versione integrale, ne giustifichi quella avvenuta in forma riassuntiva con le difficoltà tecniche della trascrizione integrale, incompatibile con la ristrettezza dei termini caratterizzanti il procedimento di riesame. (In motivazione, la S.C. ha osservato che in ogni caso tale omissione non comporta l'automatica perdita di efficacia della misura, in quanto integra un difetto di motivazione che comporta l'annullamento in parte qua dell'ordinanza impugnata, con rinvio al medesimo giudice e obbligo per quest'ultimo di formulare una nuova valutazione dopo aver acquisito l'atto nella sua integrità).

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