Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2706 del 7 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di incompletezza o incertezza del dispositivo il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato) e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi che siano necessari per le finalitą esecutive con l'ausilio della motivazione. (Fattispecie di esclusione delle aggravanti, non espressamente menzionata in dispositivo).

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