Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 2428 del 9 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 355, comma 3, c.p.p., la richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio deve essere proposta entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. Detti termini sono rapportati a differenti situazioni: essi decorrono dalla data del vincolo reale, se avvenuto in presenza del legittimato al riesame; dalla data della notifica, se è stata effettuata, oppure dalla data in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del sequestro. Consegue che il giudice deve individuare il dies a quo di decorrenza del termine in quanto la norma prende in considerazione anche l'ipotesi di conoscenza non legale della misura; che, inoltre, l'interessato può vincere la presunzione di conoscenza formalmente prevista mediante la notifica: in tale ultima ipotesi spetta all'impugnante dimostrare la tempestività della sua istanza e di fornire la prova rigorosa dell'epoca in cui è stato notiziato del sequestro. Nel differente caso — come nella specie — di mancanza di notifiche, l'interessato non deve vincere alcuna presunzione legale di conoscenza e, pertanto, l'onus probandi su di lui è meno rigoroso; tuttavia egli è tenuto ad allegare elementi utili a fissare la data di conoscenza del sequestro e la sua prospettazione può essere disattesa dai giudici solo in base ad una adeguata motivazione. (La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha rilevato che l'interessato, nella richiesta di riesame, non aveva dedotto alcun argomento tendente a provare l'epoca di conoscenza del decreto di sequestro, che doveva segnare il dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione, né risultava dagli atti che in sede di discussione del riesame avesse fornito elementi idonei a dimostrare il suo assunto sulla tempestività del gravame).

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