Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 207 del 21 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Con la L.C. 16 gennaio 1989 n. 1, istitutiva del collegio per i reati ministeriali si è inteso costituire un organo di indagine di natura giurisdizionale, a garanzia di quella imparzialità e terzietà richieste dalla delicatezza della materia penale da trattare. E tanto risulta da un lato dalla limitazione dei poteri del pubblico ministero ai momenti di iniziativa e di partecipazione al procedimento e, dall'altro, dall'attribuzione al collegio dei poteri relativi alla fase delle indagini preliminari, nonché dal potere propositivo e decisionale riguardo all'archiviazione, alla trasmissione della richiesta al presidente della Camera competente, all'esatta qualificazione giuridica del fatto. Ciò riconduce il collegio in esame, per ruolo, natura e caratterizzazione dei poteri, alla figura del giudice per le indagini preliminari, od a quella del giudice istruttore prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, pur in quell'assetto organizzativo di tipo collegiale, voluto per rafforzare il grado di imparzialità e di terzietà. Ne consegue che al suddetto collegio, quale organo giurisdizionale, va riconosciuto il potere di proporre conflitto di competenza, ai sensi degli artt. 28 ss. c.p.p.

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