Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2043 del 5 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In presenza di una causa estintiva del reato, non è consentito al giudice di legittimità l'annullamento con rinvio al giudice di merito, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale non è possibile la prosecuzione di un procedimento penale nel quale si è già verificata la causa di estinzione del reato e questa sia stata dichiarata dal giudice di merito con motivata esclusione dell'incolpevolezza dell'imputato.

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