Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1965 del 3 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liberazione condizionale (art. 176 c.p.) il comportamento da valutare ai fini del giudizio sul ravvedimento deve consistere nell'insieme dagli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriormente manifestati dal soggetto, che consentano la formulazione di una seria ed affidabile prognosi di pragmatica conformità della sua futura condotta di vita al quadro di riferimento normativo ordinamentale con cui il soggetto medesimo entrò in conflitto all'atto della commissione dell'illecito per il quale ebbe a subire la sanzione penale. Estranei e non funzionali alla natura ed ai limiti di tale giudizio prognostico devono ritenersi, pertanto, il sindacato sul grado di intima accettazione della condanna o della pena ed ogni investigazione circa l'interiore adesione ai valori espressi dall'assetto normativo-istituzionale o l'effettiva condivisione morale dei modelli comportamentali a quell'assetto sottesi, così come ogni pretesa di formale abiura o ripulsa delle pregresse condotte devianti.

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