Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1210 del 12 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di rinvio il giudice deve mantenersi nei binari tracciati dalla Corte di cassazione ed attenersi al principio affermato nella sentenza di annullamento; ne deriva che egli non può assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 129, primo comma, c.p.p., sugli stessi presupposti di fatto già passati al vaglio della Corte di cassazione: se infatti il giudice di legittimità non ha proceduto al proscioglimento in base alla citata norma, ma, annullando con rinvio, ha imposto un nuovo giudizio, ogni questione al riguardo è travolta dal giudicato.

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