Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11957 del 18 dicembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della formazione del convincimento del giudice, non č possibile considerare elemento a carico dell'imputato, e assumere cosė la rilevanza di indizio idoneo a sorreggere una dichiarazione indiretta priva di ulteriori riscontri, la mancata coltivazione di un alibi equiparando la mancata coltivazione alla prova positiva della sua falsitā.

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