Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8041 del 16 agosto 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati fallimentari, poiché la legge limita la considerazione unitaria della bancarotta alla sfera interna di ciascuno degli artt. 216 e 217 legge fallimentare, deve ritenersi possibile il concorso cosiddetto «esterno» tra la bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice, che costituiscono due fattispecie di reato fra loro completamente autonome. Pertanto, sulla base di tale principio, può ammettersi la continuazione tra fatti di bancarotta fraudolenta e fatti di bancarotta semplice. (La S.C., nel rigettare il ricorso, ha osservato che ci sono certamente ipotesi — non ricorrenti nella specie, va valutata l'autonomia delle singole condotte — nelle quali si può escludere il concorso, ogni qualvolta le fattispecie materiali di singole ipotesi di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta si identifichino o comunque siano le une riconducibili alle altre, come la specie al genere, ma si tratta di una valutazione di fatto che il giudice di merito può operare qualora i dati probatori a sua disposizione dimostrino una commistione di condotte criminose tali da identificare più comportamenti in una sola condotta).

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