Cassazione penale Sez. I sentenza n. 785 del 12 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'accertamento della sussistenza della continuazione, non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, ma č invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un unico atto volitivo, ossia che tali violazioni siano state tutte previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivo ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali. L'identitā del movente č insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto.

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