Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 666 del 22 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume fino a prova contraria perché l'indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva, quanto alla rilevazione del predetto stato, dall'apparenza della situazione, e non da uno specifico accertamento. La prova contraria per vincere la presunzione deve essere data da chi l'allega con la conseguenza che, ove fornita, la notificazione č nulla.

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