Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6625 del 2 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la Corte costituzionale, con le sentenze n. 306/1993, 357/1994 e 68/1995 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui esclude l'applicabilità dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario alle persone condannate per i reati indicati nello stesso articolo che non siano collaboratori di giustizia anche quando la collaborazione non è ipotizzabile per il marginale ruolo svolto dal condannato nella attività delittuosa contestata e quando risultino elementi che consentono di escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, il presidente del tribunale di sorveglianza non può dichiarare inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. (richiamato dall'art. 678) sul presupposto della mancanza di condizioni per essere stato l'istante condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo, ma l'istanza stessa deve essere esaminata dal tribunale di sorveglianza.

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