Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5291 del 24 gennaio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. deve fissare la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al P.M., al sottoposto alle indagini, alla persona offesa e al procuratore generale presso la corte d'appello. All'udienza, celebrata secondo il rito previsto dall'art. 127 c.p.p., il Gip può indicare al P.M. le indagini ulteriori da compiere, eventualmente fissando un termine, oppure invitare il P.M. a formulare entro dieci giorni l'imputazione, sulla base della quale potrà fissare l'udienza preliminare, destinata a sfociare nella sentenza di non luogo a procedere ovvero nel decreto che dispone il giudizio. Tuttavia, nel caso che il P.M. omettesse di formulare l'imputazione coatta o insistesse, invece, nella richiesta di archiviazione, al Gip non resterebbe altra facoltà che quella di pronunciare il decreto di archiviazione ovvero di sollecitare il procuratore generale presso la corte d'appello ad avocare le indagini e a esercitare l'azione penale. Ma qualora anche il P.G. ritenesse di richiedere l'archiviazione e di non esercitare l'azione penale, il Gip sarebbe obbligato ad archiviare la notitia criminis, ferma restando la facoltà del P.M. di richiedere e dello stesso Gip di autorizzare la riapertura delle indagini, nel caso si prospettasse l'esigenza di nuove investigazioni.

(massima n. 2)

È abnorme il provvedimento con il quale il Gip, richiesto dal pubblico ministero di archiviazione del procedimento in ordine a una determinata figura di reato (nella specie calunnia), trasmette de plano gli atti al pubblico ministero (nella specie presso diverso organo giudiziario), perché valuti la possibilità di esercitare l'azione penale in ordine ad altra, meno grave, ipotesi di reato (nella specie diffamazione); e ciò, in quanto il Gip, nel vigente sistema processuale, è sfornito dei poteri di iniziativa e di indagine attribuiti in via esclusiva al P.M. e non può nemmeno fornire al fatto dedotto nella notitia criminis una qualificazione giuridica diversa da quella attribuitagli dal P.M., né esercitare autonomamente l'azione penale, in sostituzione del P.M., per un fatto nuovo o contestare, per lo stesso fatto, circostanze aggravanti.

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