Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5148 del 6 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reato continuato, il dato cronologico — e cioè il breve lasso di tempo intercorso tra le diverse azioni — quale elemento di valutazione ai fini della sussistenza del requisito della unicità del disegno criminoso, non può da solo assurgere a dato probatorio definitivo ma può solo considerarsi un principio di prova positiva.

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