Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5000 del 30 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il tribunale decida sull'istanza di riesame di una misura coercitiva, senza che gli atti siano stati depositati in cancelleria per un tempo non inferiore a tre giorni, sussiste violazione del diritto di difesa e conseguente nullità a regime intermedio. D'altro canto, qualora l'eccezione sia stata espressamente sollevata, la circostanza che la difesa abbia poi concluso anche nel merito non può comportare decadenza né sanatoria rappresentando l'assunzione di tali conclusioni atto meramente prudenziale.

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