Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 44 del 4 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando la concessione delle attenuanti generiche non rappresenti la risultante di una pronuncia formulata all'esito di un giudizio di cognizione, ma si ponga quale semplice elemento dell'accordo delle parti, non può valere la regola secondo cui i termini di prescrizione vanno stabiliti con riferimento al reato ritenuto in sentenza e non a quello originariamente contestato. Il procedimento di cui all'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), invero, non può essere utilizzato per uno scopo incompatibile con la funzione che esso è chiamato ad assolvere che è quella di pervenire all'applicazione della pena: conseguentemente al giudice, ove dal programma delle convergenti volontà delle parti, scaturisca sulla base della verifica dell'integrale aspetto prospettato, l'estinzione del reato proprio in forza dell'applicazione di circostanze attenuanti (o di eventuale giudizio di prevalenza) resta precluso il potere di dichiararla dovendo necessariamente a tal fine procedere al giudizio di cognizione. D'altro canto nella scelta pattizia deve ravvisarsi da parte dell'imputato una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione; detta rinuncia in quanto irrevocabile preclude altresì in sede di impugnazione la possibilità di far valere la prescrizione maturatasi in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche dopo la sentenza di patteggiamento.

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