Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 3295 del 2 agosto 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, per il principio di tassativitā delle impugnazioni, č inoppugnabile; trattasi invero di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali nullitā verificatesi nel corso dell'udienza stessa.

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