Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2901 del 25 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione secondo la quale il militare componente il tribunale militare deve necessariamente rivestire la qualità di ufficiale e deve avere grado pari a quello dell'imputato concerne i soli procedimenti in cui anche l'imputato sia ufficiale, palesandosi in tal caso la necessità che il giudice militare non abbia rango inferiore — per ovvi motivi, anche di convenienza psicologica — a quello del collega soggetto al suo giudizio. Ma analogo criterio non è invocabile nel procedimento a carico di militare non avente qualità e grado di ufficiale, posto che, in tale ipotesi, non è possibile concepire una parità di grado tra giudice militare, ufficiale e giudicabile, e la diseguaglianza gerarchica è in re ipsa, sicché, una volta rispettata l'inderogabile condizione che il giudice abbia grado di ufficiale, non è rilevante stabilire quantitativamente l'entità della diseguaglianza gerarchica, e nulla impone che detto giudice sia sottotenente (il grado più vicino alla categoria inferiore), anziché ufficiale di grado superiore. (Fattispecie nella quale si era lamentato che, nel giudizio contro imputato avente la qualità di militare di leva, il militare componente del tribunale rivestiva il grado di tenente colonnello ed era stato estratto a sorte non tra i soli ufficiali inferiori in servizio nella circoscrizione del detto tribunale, ma tra tutti gli ufficiali. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

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