Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2865 del 9 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel codice di procedura penale del 1988 la distinzione che l'art. 127 (Procedimento in camera di consiglio) compie, ai fini dell'avviso, fra «parti» e «persone interessate» — categoria questa seconda da intendere in una accezione pił ristretta rispetto a quella generica di cui all'art. 630 del codice di rito del 1930 proprio per la distinzione fatta — sta a significare che quando vi sono persone con un interesse autonomo e in qualche misura distinguibile in concreto da quello delle parti, costoro hanno diritto a interloquire e, quindi, devono essere avvisate. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale si denunciava la violazione dell'art. 127 comma quinto c.p.p., perché l'avviso di udienza non era stato notificato alle due societą, destinatarie di fatto del sequestro e, quindi, soggetti interessati, la S.C. ha osservato che l'imputato in tanto era indagato per frode in commercio in quanto era legale rappresentante delle societą che si ipotizza l'abbiano commessa, societą che non possono far valere alcun interesse diverso da quello dell'indagato, il quale peraltro aveva avuto l'avviso nella qualitą).

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