Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2704 del 22 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini deriva dalla loro rilevanza ai fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse; in mancanza di tale evidenziazione, l'omessa trasmissione degli elementi sopravvenuti non comporta di per sé la violazione del comb. disp. artt. 309, comma quinto, e 291, comma primo, c.p.p.

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