Cassazione penale Sez. V sentenza n. 260 del 27 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riesame, l'art. 309, quinto comma c.p.p., cosģ come sostituito dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, dispone che l'autoritą procedente, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. Questi ultimi vanno ravvisati in elementi di natura oggettiva e, pertanto, non consistenti in posizioni difensive che si risolvano nella mera negazione delle tesi accusatorie o nella prospettazione di tesi alternative. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha escluso che potesse considerarsi elemento favorevole sopravvenuto l'interrogatorio di garanzia, nel quale l'indagato si era limitato a contrastare il fondamento degli addebiti mossigli e che si fosse prodotta la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 309, decimo comma c.p.p., novellato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, per effetto della mancata trasmissione del relativo processo verbale).

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