Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2012 del 23 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello è istituto di carattere eccezionale perché in tale grado di giudizio deve presumersi che la indagine istruttoria sia ormai completa. Non basta, pertanto, la presumibile attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice d'appello a disporre la chiesta rinnovazione, occorrendo, invece, che egli ritenga — sul suo giudizio discrezionale, insindacabile in cassazione — di non poter decidere allo stato degli atti.

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