Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1723 del 15 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attenuante dell'integrale risarcimento del danno è un mezzo apprestato dall'ordinamento non solo per favorire la soddisfazione degli interessi patrimoniali della persona offesa, ma trova la sua ragion d'essere nella rilevanza che assume il comportamento del reo quale indice di ravvedimento e quindi di diminuita pericolosità sociale. L'attenuante perciò può essere concessa anche quando l'imputato offra in risarcimento un bene immobile e la parte lesa rifiuti l'offerta, purché l'offerta sia congrua. Tuttavia occorre che l'offerta sia concreta e determinata, per cui non è sufficiente l'invito a presentarsi da un notaio per la stipula di un atto di cessione di alcuni beni da individuare nel patrimonio dell'imputato, mentre lo sarebbe, ad esempio, una proposta ferma ricevuta da un notaio o una procura irrevocabile a vendere.

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