Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1260 del 28 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il bene giuridico protetto dal reato di falsa testimonianza č il normale svolgimento dell'attivitā giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni false o reticenti. Soggetto passivo del reato o persona offesa dal reato č dunque la collettivitā, che ha interesse all'ordinato e corretto svolgimento dell'attivitā giurisdizionale, come inequivocabilmente disvelato dalla collocazione della norma violata nel titolo III — Delitti contro l'amministrazione della giustizia — del Libro II del codice penale, e non giā la persona, cui dalla violazione della norma siano derivati danni rilevanti e risarcibili sul piano civile, ma che non č coperta dalla tutela offerta dalla norma predetta in sede penale.

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