Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1027 del 5 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Sulla richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio provvede il giudice che procede. Poiché l'art. 263 c.p.p. non determina in modo preciso la competenza, deve trovare applicazione analogica l'art. 91 delle disposizioni di attuazione. Ne deriva che, nell'ipotesi di ricorso pendente innanzi alla Cassazione, deve decidere il giudice, che ha pronunziato il provvedimento impugnato, e, quindi, qualora sia stato proposto gravame avverso sentenza della corte d'appello, č quest'ultima a dovere pronunziare sulla relativa istanza.

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