Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5901 del 23 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando, per le caratteristiche della situazione concreta, le forze dell'ordine non siano libere di intervenire in ogni momento dell'azione criminosa ma debbano attendere il compimento di questa, č da escludere che le stesse abbiano continuativamente mantenuto il controllo e la vigilanza sulla refurtiva che, sia pure temporaneamente, deve considerarsi nella piena disponibilitā degli autori del furto i quali, a causa delle condizioni sfavorevoli alle forze dell'ordine, ben potrebbero allontanarsi impunemente con essa. In tal caso, il furto deve ritenersi consumato, e non giā tentato, a nulla rilevando che per l'intervento delle forze dell'ordine i colpevoli non abbiano conseguito il profitto in via definitiva, in quanto hanno avuto, sia pure per breve tempo, l'autonoma ed esclusiva disponibilitā della cosa. (Nella fattispecie i carabinieri erano stati costretti ad intervenire all'ultimo momento per le particolari circostanze di tempo e luogo, di notte ed in aperta campagna).

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