(massima n. 1)
L'identitā del disegno criminoso ai sensi dell'art. 81 c.p. non puō essere presunta e l'imputato ha un onere di allegazione di sentenze, di prove e di argomentazioni tali da dimostrare l'unicitā del disegno criminoso in cui devono essere ricomprese le diverse azioni od omissioni fin dal primo momento. La valutazione della sussistenza di tale unicitā č compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non č sindacabile in sede di legittimitā.