Cassazione penale Sez. I sentenza n. 524 del 27 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento soggettivo costituito dallo stato di tossicodipendenza, in assenza di altre specifiche e più puntuali risultanze, non è sufficiente ad integrare il presupposto essenziale per l'applicazione della disciplina della continuazione; invero l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero, come nell'ipotesi in argomento, di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole; le singole violazioni devono viceversa costituire parte integrante dello stesso programma, deliberato fin dall'inizio nelle sue linee essenziali, a cui si aggiunge, di volta in volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso.

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