Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3576 del 30 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che dispone l'applicazione di una misura cautelare deve contenere, a pena di nullità, la descrizione sommaria del fatto con le norme di legge che si assumono violate, e l'omissione di tale indicazione non può essere sanata dalla notifica all'indagato, successiva a quella dell'ordinanza, della richiesta del pubblico ministero, ove è specificata l'imputazione ed è descritto il fatto. (Nella specie la notifica della richiesta del pubblico ministero era avvenuta qualche ora dopo la notifica dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari).

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