(massima n. 1)
In materia di reato continuato, poiché l'unicità del disegno criminoso è costituita da una unità di ordine intellettivo, quando le singole azioni siano riconducibili ad un unico programma la continuazione è configurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile ed altri commessi successivamente dal momento che la controspinta psicologica derivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza del disegno criminoso già concepito ed in parte attuato.