Cassazione penale Sez. I sentenza n. 221 del 27 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di misure cautelari personali, allorché la richiesta di riesame viene formulata da uno dei difensori di fiducia dell'indagato, il mancato avviso all'altro difensore fiduciario non determina nullità assoluta del procedimento bensì soltanto nullità di ordine generale, che, se non eccepita tempestivamente dall'altro difensore o dall'indagato all'udienza camerale, rimane sanata, non potendo più essere dedotta in un momento successivo a quello di conclusione di detta udienza. Ad opposta conclusione deve, invece, pervenirsi allorché la richiesta di riesame provenga dallo stesso indagato ovvero dal difensore pretermesso: in questa ipotesi il mancato avviso importa una nullità assoluta del procedimento, come tale rilevabile o deducibile anche successivamente alla conclusione dell'udienza camerale e pur se non dedotta nella medesima, la diversità di regime deriva dalla lettera del comma ottavo dell'art. 309 c.p.p., per il quale «l'avviso della data dell'udienza è... notificato all'imputato e al suo difensore», identificandosi quest'ultimo in quello che ha proposto l'istanza di riesame.

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