Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2007 del 17 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di esecuzione, la mancata audizione dell'interessato presente, tradotto a seguito di espressa sua richiesta (art. 666, comma 4, c.p.p.), determina nullità della deliberazione, inquadrabile tra quelle a regime intermedio, soggette alle preclusioni temporali stabilite dagli artt. 180 e 182 c.p.p. Detta nullità va, perciò, considerata sanata per inattività della parte, se questa ha omesso di eccepirla tempestivamente, cioè prima della deliberazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.